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ART. 61. Interessi passivi [n.d.r. ex art. 63]

Ultimo aggiornamento del:

1. Gli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa

sono deducibili per la parte corrispondente

al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi

che concorrono a formare il reddito d’impresa

o che non vi concorrono in quanto esclusi e

l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. La parte di interessi passivi non deducibile ai

sensi del comma 1 del presente articolo non dà

diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere

a) e b) del comma 1 dell’articolo 15.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 33, lett. b), L. 24.12.2007 n.

244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del

successivo comma 34, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

Testo precedente: “Art. 61 (Interessi passivi) - 1. Gli interessi passivi

non computati nella determinazione del reddito non danno diritto alla

detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1

dell’articolo 15.“.

In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 1, DLgs.

12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190.


1. April 2025

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